Statuto

STATUTO
                           
Titolo I    Disposizioni generali

Art. 1. - È costituita una associazione denominata " COMITATO DEI CITTADINI DI VARALLO POMBIA PER L’AEROPORTO MALPENSA ".
L'associazione ha sede in Varallo Pombia Via Dosso, 10.
Art. 2. - L'Associazione non ha fini di lucro, è una Associazione di volontariato, è apartitica e la sua struttura è democratica. Tutti gli incarichi e le funzioni svolte da iscritti e aderenti alla associazione sono espletati nello spirito di servizio e di impegno civile e sociale.
L'associazione sopra denominata si propone di:
" Promuovere e sostenere tutte le iniziative, attività ed interventi che sono finalizzati al miglioramento di vita e di salute dei cittadini del territorio comunale di Varallo Pombia e della Provincia di Novara connessi in modo specifico ai problemi di salvaguardia e tutela ambientale riferibili all’impatto ambientale ed acustico dell’aeroporto di Malpensa.
" Sostenere quanti si propongano sul piano civile, sociale e scientifico di contribuire alla salvaguardia e alla tutela ambientale, sanitario e sociale del territorio comunale di Varallo Pombia e della Provincia di Novara.
" Promuovere iniziative sociali, culturali, sanitarie e scientifiche che vanno nella direzione di una maggiore consapevolezza delle sensibilità ambientale e della tutela della salute della popolazione del territorio comunale di Varallo Pombia e della Provincia di Novara.
" Sviluppare forme di collaborazione con altre associazioni e gruppi di cittadini che perseguono analoghi obiettivi.
" Sviluppare ed attivare dibattiti, forme di impegno civile, confronti con le istituzioni connessi agli obiettivi sopra detti.
Art. 3. - L'associazione se opportuno potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, dei partiti politici, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:
(a) l'assemblea dei soci: (b) il comitato esecutivo.
 
Titolo II I soci

Art. 5. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa.
L’attività del Comitato è finanziata attraverso contributi volontari dei soci.

Titolo III L'assemblea dei soci

Art. 6. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera dell'esecutivo, si riunisce in località da indicarsi nell'avviso di convocazione, almeno una volta l’anno, per provvedere e per deliberare su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del comitato esecutivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data è l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per posta elettronica semplice o certificata o con quegli altri mezzi che il comitato esecutivo riterrà opportuni.
Art. 7. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati: la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 8. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché questi non faccia parte del comitato esecutivo.
Art. 9. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario e due scrutatori. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 10. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del comitato esecutivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.
Art. 11. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Titolo IV Il comitato esecutivo

Art. 12. - Il comitato esecutivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre membri, come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. I componenti del comitato esecutivo durano in carica sino a dimissioni o a revoca disposta dall'assemblea dei soci. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei componenti il comitato esecutivo si riduca a meno di due terzi, l'intero comitato è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
In caso di dimissioni di suoi componenti il comitato esecutivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. Tutte le cariche del comitato esecutivo prestano la loro opera a titolo gratuito.
Art. 13. - Il comitato esecutivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare, il comitato esecutivo:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) delibera sull'ammissione dei soci;
c) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
d) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
Art. 14. - Il comitato esecutivo nomina nel suo seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei componenti, e comunque almeno una volta l’anno
Art. 15. - Le deliberazioni del comitato esecutivo sono prese a maggioranza di voti dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei componenti.
Art. 16. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente o in funzione vicaria ai vicepresidenti.

Titolo V Durata e scioglimento

Art. 17. - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato fino a diversa decisione espressa dall'assemblea. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria.

Disposizioni generali
Art. 18. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

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